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A cura dell’Avv. Giuseppina Abbate e dell’Avv. Simone Chinè – Nell’articolo precedente abbiamo fornito brevi cenni in materia di consenso informato e dei diritti del paziente. Premesso che il “consenso” è un momento fondamentale nel rapporto medico/paziente, dal quale possono scaturire conseguenze legali (responsabilità penale e/o civile), è necessario che il sanitario sia correttamente informato sui requisiti del consenso da sottoporre e che, a sua volta, il paziente abbia chiaro quali siano i suoi diritti in proposito e quali i rischi e le ragionevoli speranze di successo derivanti dal trattamento sanitario proposto.

Storicamente, sulla base dell’insegnamento di Ippocrate, il medico sceglieva le terapie e le cure ritenute opportune ed era rimessa alla sua esclusiva valutazione quali informazioni fornire al paziente sulla malattia e sulle cure da adottare.

Oggi, come è noto, non è più così e non solo il paziente ha diritto ad avere tutte le informazioni sul suo stato di salute ma è, altresì, necessario che vi sia prova delle comunicazioni che gli vengono rivolte. Normalmente i sanitari e le strutture (già da tempo) sottopongono ai pazienti un modulo per il rilascio del consenso da firmare. Benché non vi sia una formula sacramentale, è pacifico che la forma più agevole, anche ai fini probatori, sia proprio quella scritta. Tuttavia, qualora il paziente non sia in grado di esprimere il suo consenso in forma scritta, è consigliabile raccogliere la sua autorizzazione al trattamento sanitario mediante videoregistrazione o altre modalità elettroniche di comunicazione che hanno il medesimo valore legale.

Affinché un “consenso informato” sia valido ed efficace deve essere:

– Personalizzato: adeguato alle condizioni di salute, psicologiche e culturali del paziente e proporzionato al tipo di terapia e/o interventi proposti.

– Comprensibile: espresso con un linguaggio semplice e chiaro limitando, quanto possibile, l’utilizzo di termini scientifici o sigle e, qualora fosse necessario, utilizzando schede illustrate o video.

– Veritiero: non deve creare false illusioni, deve essere prudente e le speranze fornite ragionevoli. – Obiettivo: si deve basare su fonti clinico-scientifiche valide ed indicare l’effettiva potenzialità delle cure fornite.

– Esaustivo: finalizzato a fornire ogni notizia relativa agli atti sanitari ed al percorso di cura.

-Non imposto: il paziente ha la facoltà di rifiutare di essere informato ma, in tal caso, deve delegare una terza persona a ricevere le informazioni del sanitario. La delega deve essere rilasciata in forma scritta ed allegata al consenso.

– Consapevole: il paziente deve essere capace di intendere e di volere e, nel caso in cui non lo sia, il consenso dovrà essere espresso da chi lo rappresenta, ossia genitore/ tutore.

– Personale: espresso solo dal paziente tranne i casi particolari di cui sopra.

– Manifesto: la manifestazione di volontà del paziente non può essere presunta ma espressa ed inequivocabile.

– Specifico: deve essere riferito a quel determinato atto sanitario, senza che vi siano dubbi o confusione con altre prestazioni. – Preventivo: raccolto prima che inizi il percorso terapeutico.

– Revocabile: il paziente deve sapere che il consenso prestato può essere revocato in ogni momento.

– Libero: deve essere espresso senza che il paziente sia stato sottoposto a nessun tipo di pressioni, coercizioni, inganni o errori.

-Continuato: deve permanere fino alla fine delle cure. Un consenso così rilasciato, con tutti i requisiti sopra indicati, offre al paziente la giusta informazione ed al sanitario la giusta garanzia.