E così siamo arrivati in fondo, proprio quando restiamo in attesa di quel che deciderà il Consiglio di Stato sulla bozza di decreto, che, arrivata sul più bello dell’iter per la sua approvazione, si è vista un pò inaspettatamente stoppare proprio quasi sul filo dell’agognato traguardo. Quindi, restando tra color che son sospesi, non ci sottraiamo tuttavia dal terminare le valutazioni sul testo che (forse, a questo punto), regolerà un settore così delicato. Prima considerazione, perciò in questo senso, riguarda l’assenza, nel testo normativo di alcune previsioni necessarie, a parere di chi scrive, per prevenire il rischio di contenzioso sull’operatività della copertura assicurativa prestata in regime di claims made.
Ciò che desta maggior preoccupazione in questo senso può essere così schematizzato:
- manca in primis una specifica disciplina che consenta di determinare senza contraddizione ed in modo univoco, cosa possa essere definito circostanza e/o fatto noto, così come non si rinviene un quadro chiaro di quelle che possano essere le conseguenze di ciò; questa carenza ha una precisa conseguenza: l’assenza di specifiche disposizioni di legge comporta che a determinare quali siano gli obblighi di informazione gravanti sull’assicurato sia la polizza stessa, predisposta – cha va san dir – dalle compagnie assicurative. Questa circostanza non solo potrebbe determinare che testi contrattuali di compagnie diverse siano incoerenti tra di loro, con ciò producendo scenari nei quali sia assai complessa la successione delle polizze nel tempo (un assicurato infatti, che in forza di un contratto non abbia denunciato un fatto ad una compagnia, potrebbe vedersi opporre proprio la medesima mancata denuncia dello stesso fatto da altra compagnia con la quale abbia stipulato un contratto successivamente), ma anche e soprattutto, però, la detta mancata disciplina, potrebbe produrre incertezze in ordine alla conseguenza della omessa comunicazione, o alla comunicazione non dovuta (l’assicurato potrebbe cioè comunicare ad una compagnia un fatto che la stessa potrebbe ritenere irrilevante agli effetti di polizza in quanto non rientrante nella nozione di sinistro. Al contrario, una successiva compagnia, sulla base di un diverso testo di polizza, potrebbe considerare lo stesso fatto come noto e, come tale, escluso dalla copertura).
- non si ritrova inoltre nel testo una qualsiasi previsione riconducibile alla c.d. deeming clause, cioè una previsione contrattuale che consenta al medico assicurato di poter denunciare (e ottenere copertura) dei fatti che si siano verificati in periodo di copertura e che potrebbero costituire oggetto di richiesta di sinistro, anche qualora questi non abbia ancora ricevuto alcuna contestazione dal presunto danneggiato. In questo modo infatti si svincola l’assicurato dalla necessità di aver ricevuto una domanda risarcitoria da parte del terzo per aprire un sinistro, andando in questo modo a rimediare ad una possibile causa di nullità delle polizze in esame. A ciò si aggiunga che una siffatta previsione consentirebbe di evitare il rischio per cui compagnie con le quali si dovesse stipulare una assicurazione in epoca successiva ad un potenziale sinistro contestino l’operatività della copertura rispetto a fatti che potrebbero considerare ormai noti.
Per concludere la mia rapida disamina, merita forse spendere due parole sull’aspetto della retroattività e della ultrattività delle polizze, già in parte affrontato nel primo dei miei articoli su questo delicato argomento dell’assicurazione sanitaria. Su questi temi ho già avuto modo di dire che la legge Gelli, fin dalla sua formulazione, conteneva previsioni adeguate, imponendo retroattività decennale e ultrattività di pari durata per il caso di cessazione dell’attività. È da considerare comunque, che una polizza claims made “pura” prevederebbe che la copertura assicurativa sia garantita per tutte le richieste di sinistro ricevute nel periodo di copertura e questo a prescindere dal momento in cui l’evento “sinistro” si sia verificato, con ciò comportando sostanzialmente una retroattività illimitata della copertura. Una simile previsione però con altra probabilità non sarebbe accettata dal mercato assicurativo, con una conseguente contrazione dell’offerta sul mercato. Con questo mio articolo ho concluso l’esame di una bozza di decreto che, pur con le sue carenze, dimostra e contiene elementi di sicuro interesse e positivi, ma che, come detto in incipit, risulta ad oggi bloccato e che non vedrà forse mai la luce. Questa situazione deve tuttavia trovare una soluzione convincente, non potendo un ambito e un tema così delicati e importanti, rimanere a lungo senza una congrua regolamentazione.